sabato 23 maggio 2009

SENTENCE

SENTENZA N. 159

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
...
1.5. – La parte ricorrente impugna anche l'art. 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 29 del 2007, nelle parti in cui dispone che l'insegnamento della lingua friulana sia garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico (comma 2) e che nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana siano comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue (comma 3), in quanto, contrastando con i principi dell'autonomia scolastica, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., che esclude dalla competenza concorrente regionale «l'autonomia delle istituzioni scolastiche». Violazione che, a giudizio del Presidente del Consiglio, si verifica anche se, rispetto a quanto prevede l'art. 6, n. 1, dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, che attribuisce solo una competenza integrativa in materia di istruzione, si applica il disposto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, per le parti in cui la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione prevede forme più ampie di autonomia.

La norma citata, infatti, imporrebbe alle istituzioni scolastiche tempi e modi di insegnamento, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 59 del 1997 e con quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 482 del 1999, che, nel prevedere l'insegnamento della lingua minoritaria nei Comuni di insediamento della minoranza, rinvia a tali principi circa i tempi e le metodologie di svolgimento dell'insegnamento. In particolare – aggiunge la difesa erariale – il comma 3 dell'art. 14 presenterebbe «evidenti criticità, posto che la sua finalità consiste nel voler imprimere alla lingua friulana il carattere di “lingua veicolare”».


Art. 4 della legge n. 482 del 1999

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento. (cheste no si clamie "lingua veicolare?")
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

E chest purtrop al è un casin, parcè che i gjenitôrs no son furlans o forescj, ma a son di chest o di chel partît politic e si schierin par politiche no par culture o par lenghe.


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